Imposte energia elettrica

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L’impostazione fiscale stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Regioni incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:

L’accisa sull’energia elettrica

L’accisa è un’imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (“Testo Unico delle Accise”). Le accise sono gestite dall’Agenzia delle Dogane, destinate all’Erario e differenziate per tipologia di consumi, a seconda dell’uso domestici o non diverso da abitazione.

Modulistica

Nella tabella sottostante le accise e le relative aliquote di imposta vigenti

Tipo di fornituraAccisa
Usi domestici: Forniture abitazione di residenza (“prima casa”) con consumi fino a 150 kWh/mese *
Usi domestici: Forniture abitazione di residenza (“prima casa”) con consumi oltre a 150 kWh/mese *0,0227
Usi domestici: Forniture di residenza (“prima casa”) con potenza impegnata oltre 3 kW0,0227
Usi domestici: Forniture per non residenti (“seconde case”)0,0227
Usi diversi dalle abitazioni: Consumi fino a 200.000 kWh/mese0,0125
Usi diversi dalle abitazioni: Consumi eccedenti 200.000 kWh/mese0,0075

* In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.


Imprese con diritto di esclusione o esenzione dall’accisa sull’energia

Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica che siano esclusi dall’applicazione dell’accisa; in particolare, segnaliamo:

L’esenzione è invece prevista per utenze riguardanti:

Ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise, sono comprese inoltre:


L’IVA sull’energia elettrica

L’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all’art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.

IVAAliquota
Usi domestici e assimilati – Servizi condominiali (edifici residenziali)10%
Illuminazione pubblica22%
Per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione (come previsto dal n.103 della parte III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633)10%
Altre attività22%

Diritto di riduzione IVA

Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti dell’istanza – dichiarazione, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività. Detta modulistica è consultabile nella modulistica presente sul sito nella sezione Moduli e documenti contrattuali, in allegato all’elenco completo dei codici Ateco.
Può tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai seguenti canali di contatto:

mail clienti.gaseluce@europam.it

pec posta@pec.europam.it